(art. 39 bis Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; artt.44 bis e 45 DPR 394/99 e succ. mod.)

FREQUENZA CORSI DI STUDIO PER STRANIERI MAGGIORI DI ETA NE­ GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, CORSI DI ISTRU­ ZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE, PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE E CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE.

FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI CURRICULARI o EXTRACURRICULARI

FREQUENZA CORSI DI STUDIO PER STRANIERI MINORI DI ETA

  1. Fotocopia di tutto ii passaporto o di altro documento
  2. Per ii primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:
    • fotocopia della certificazione attestante ii corso di studio da seguire o della convenzione di formazione relativa al tirocinio da svolgere, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all’atto del rilascio del vista di ingresso.
    • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per ii periodo di durata del permesso di soggiorno, contra ii rischio di malattia e/o infortuni.
  3. Per ii rinnovo del permesso di soggiorno, ave previsto, deve essere prodotta:
    • fotocopia della certificazione attestante la prosecuzione del corso di stu­ dio frequentato o della convenzione di formazione relativa al tirocinio in fase di svolgimento.
    • fotocopia della documentazione attestante la disponibilita di adeguate risorse finanziarie per ii periodo della durata del permesso di soggiorno.
    • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per ii periodo di durata del permesso di soggiorno, contra ii rischio di malattia ed infortuni.
Certificazione anagrafica per cittadini membri dell'Unione Europea

Peri cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea che intendano soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi, e sufficiente richiedere ii certificato di iscrizione anagrafica rila­sciato dal Comune di abituale dimora. Nessuna formalità e richiesta per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri per soggiorni di durata inferiore a 3 mesi.

Le istanze di richiesta di carta di soggiorno per cittadino dell’Unione Eu­ropea inoltrate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, si intendono archiviate. Per semplificare gli adempimenti a carico del cittadino, quest’ultimo dovrà richiedere al Comune dove ha abituale dimora l’iscrizione anagrafica esibendo o la ricevuta di presenta­ zione dell’istanza di carta di soggiorno rilasciata dalla questura ovvero da Paste ltaliane, e autocertificare la sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal richiamato decreto. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://www.interno.it ,Sano equiparati ai cittadini dell’Unione Euro­pea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Eco­ nomico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

II DI Cutro e diventato legge: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’im­migrazione irregolare”, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ii 10 marzo scorso e ii governo aveva 60 giorni per convertirlo in legge. II Senato aveva già approvato la conversione ii 20 aprile con l’inserimento di alcuni emendamenti (in particolare relativi alla protezione speciale), mentre alla Camera per non rischiare ulteriori modifiche ii testo e arrivato “bloccato”.

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