(art. 5 Decreto Legislativo n°286/98 e succ. mod.; Decreto lnterministe­riale del 12 luglio 2000)

II visto per motivi religiosi consente l’ingresso, per breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, alle religiose e ai ministri di cuito appartenenti agli ordini iscritti nelle liste del Ministero dell’Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto oppure esercitare attività ecclesiastiche, religiose o pastorali.

L’ingresso in Italia per motivi religiosi e regolamentato dall’Art. 5 del De­creto Legislativo n° 286/98 e successive modifiche e, inoltre, dal Decreto Ministeriale del 12/07/2000.

I requisiti per l'ottenimento del vista
  • L’effettiva condizione di “religioso”, o di ministro di culto nell’ambito del proprio ordine di appartenenza
  • Garanzie documentate dell’effettivo carattere religioso della manifesta­ zione o delle attività presentate per ii soggiorno in Italia
  • Prenotazione viaggio andata e ritorno
  • Qualora le spese non siano a carico dell’ente religioso, l’interessato deve presentare una prova dei mezzi di sussistenza non inferiori agli importi stabiliti dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’lnterno del 01/03/2000. I mezzi di sussistenza possono essere anche presentati sottoforma di Polizza Fidejussoria

  • Assicurazione sanitaria, valida sul territorio nazionale, con una durata pari al Visto, che copra i rischi sanitari.

Nel caso di invito da parte di un’associazione di culto non compresa nell’e­lenco del Ministero dell’Interno, ii Visto di Ingresso verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero, della natura di culto dell’ente e della sua conformità ai principi dell’ordinamento italiano.

Se ii soggiorno dovesse superare i 90 giorni, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel nostro Paese, ii religioso dovrà richiedere ii Permesso di soggiorno, con durata e motivazione uguali a quelle presenti sul Vista di ingresso.

I documenti per la richiesta del Permesso
  • Domanda compilata e sottoscritta dal
  • Fotocopia dell’intero
  • Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestan­te la natura dell’incarico da ricoprire, dichiarazione del vitto e dell’alloggio a carico della Comunità stessa, siglato dalla Curia Vescovile o dall’equiva­lente autorità religiosa presente in Italia.
  • Assicurazione sanitaria che copra i rischi

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