(art. 5 Decreto Legislativo n°286/98 e succ. mod.; Decreto lnterministeriale del 12 luglio 2000)
II visto per motivi religiosi consente l’ingresso, per breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, alle religiose e ai ministri di cuito appartenenti agli ordini iscritti nelle liste del Ministero dell’Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto oppure esercitare attività ecclesiastiche, religiose o pastorali.
L’ingresso in Italia per motivi religiosi e regolamentato dall’Art. 5 del Decreto Legislativo n° 286/98 e successive modifiche e, inoltre, dal Decreto Ministeriale del 12/07/2000.
I requisiti per l'ottenimento del vista
- L’effettiva condizione di “religioso”, o di ministro di culto nell’ambito del proprio ordine di appartenenza
- Garanzie documentate dell’effettivo carattere religioso della manifesta zione o delle attività presentate per ii soggiorno in Italia
- Prenotazione viaggio andata e ritorno
- Qualora le spese non siano a carico dell’ente religioso, l’interessato deve presentare una prova dei mezzi di sussistenza non inferiori agli importi stabiliti dalla Tabella A allegata alla Direttiva del Ministero dell’lnterno del 01/03/2000. I mezzi di sussistenza possono essere anche presentati sottoforma di Polizza Fidejussoria
- Assicurazione sanitaria, valida sul territorio nazionale, con una durata pari al Visto, che copra i rischi sanitari.
Nel caso di invito da parte di un’associazione di culto non compresa nell’elenco del Ministero dell’Interno, ii Visto di Ingresso verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero, della natura di culto dell’ente e della sua conformità ai principi dell’ordinamento italiano.
Se ii soggiorno dovesse superare i 90 giorni, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel nostro Paese, ii religioso dovrà richiedere ii Permesso di soggiorno, con durata e motivazione uguali a quelle presenti sul Vista di ingresso.
I documenti per la richiesta del Permesso
- Domanda compilata e sottoscritta dal
- Fotocopia dell’intero
- Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico da ricoprire, dichiarazione del vitto e dell’alloggio a carico della Comunità stessa, siglato dalla Curia Vescovile o dall’equivalente autorità religiosa presente in Italia.
- Assicurazione sanitaria che copra i rischi