II Permesso di soggiorno per motivi di giustizia e rilasciato per un periodo massimo di tre mesi ed e prorogabile per una sola volta.

II cittadino straniero che si dovesse trovare all’estero può richiedere, anche qualora fosse stato espulso in via amministrativa come stabilito dal D.lgs. 286/98, l’autorizzazione a rientrare sul territorio nazionale, con ii limite ga­rantito dal tempo del processo e dalla concessione del via libera disposta dal Questore del luogo nel quale viene celebrato ii processo.

Questa tipologia di titolo di soggiorno non e mai convertibile: l’ordina­ mento giuridico italiano non ha al suo interno un principio generale di convertibilità; quindi, si desume che tale convertibilità sia un’eccezione alla regola ed e considerata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. In conclusione, possiamo analizzare come questo Permesso di soggior­no dovrebbe essere rilasciato categoricamente in funzione del diritto alla

difesa del cittadino straniero: concretamente, pero, risulta uno strumento poco utilizzato nel sistema giudiziario italiano, che di conseguenza arriva alla definizione della condanna senza che l’imputato straniero possa esser­ si avvalso di un’appropriata difesa.

II permesso di soggiorno per motivi di giustizia, e previsto soltanto per consentire l’esercizio del diritto di difesa ad uno straniero che si trova nel

territorio dello Stato o all’estero. Per partecipare a un processo che si sta celebrando contra di lui o nel quale lui e parte offesa. Possono ottenere

questo particolare permesso di soggiorno solo i soggetti che sono parte lesa in un procedimento penale.

Permesso per motivi di giustizia per stranieri in Italia

Per partecipare ad un processo lo straniero ha ii diritto di ottenere ii per­ messo di soggiorno per motivi di giustizia se si trova nel territorio dello Stato, per ii tempo strettamente necessario alla partecipazione al processo stesso. II permesso di soggiorno per motivi di giustizia può essere con­ cesso, su richiesta dell’autorità giudiziaria del luogo, quando la presenza dello straniero e ritenuta indispensabile per celebrare ii processo.

Permesso per motivi di giustizia per stranieri all'estero

Lo straniero che si trova all’estero, puo chiedere, anche se e stato espulso in via amministrativa (T.U art 13) o giudiziaria (T.U. art 16), l’autorizzazione a rientrare in Italia. L’autorizzazione e limitata al tempo del processo ed e concessa dal questore del luogo ave si tiene ii processo.

Questo permesso dura tre mesi ed e prorogabile una sola volta.

NOTA
II permesso per motivi di giustizia, quindi, dovrebbe essere rilasciato sempre in funzione dell’effettivo esercizio del diritto di difesa. II fatto che, invece, questo strumento sia in concreto non utilizzato, contribuisce ovviamente a complicare la fase immediatamente successiva dell’esecuzione penale, alla quale molti cittadini extracomunitari giungono, in conseguenza della condanna, senza avere effettivamente esplicato un’idonea difesa.

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