(art. 22 Decreto Legislative n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)

La perdita del posta di lavoro non costituisce motivo di revoca del per­ messo di soggiorno.

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordina­ to che perde ii pasta di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’lmpiego per ii periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non in­feriore ad un anno ovvero rinnovabile annualmente per tutto ii periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.

II permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al termine della misura di sostegno al reddito percepito, qualora lo straniero dimostri che ii suo nu­cleo familiare, ai sensi dell’art. 29, comma 3, lettera b}, del T.U. Immigrazio­ne, sia in possesso delle risorse finanziarie previste dal medesimo articolo.

Documentazione

  1. Fotocopia di tutto ii passaporto o di altro documento
  2. Certificazione della dichiarazione resa al centro per l’impiego (già iscri­zione liste collocamento) ovvero la comunicazione INPS attestante la misu­ra di sostegno al reddito.

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