(art. 30 Decreto Legislative n. 286/98 e succ. mod.)
- Fotocopia di tutto ii passaporto o di altro documento
- Documentazione anagrafica comprovante ii legame
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con ii quale si chiede la coesione.
- Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. a), Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. rapportato alla composizione del nucleo familiare.
Note
- dallo straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio in Italia con cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. ovvero con cittadino straniero regolarmente soggiornante.
- dal familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei re quisiti per ii ricongiungimento familiare con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requi siti per ii ricongiungimento con ii cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante. In tal caso ii permesso del familiare e convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal fa miliare, cioè entro l’ultimo anno di validità del permesso di soggiorno.
- per 1 familiare – l’importo annuo dell’assegno
- per 2 o 3 familiari – ii doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
- 4 o più – ii triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale.
II reddito può essere provato con la copia della dichiarazione dei redditi, oppure nei casi nei quali l’ordinamento non disponga l’obbligo della dichiarazione dei redditi, con altra “obiettiva” documentazione.
Per la determinazione del reddito si tiene canto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con ii richiedente.