La retribuzione spettante al lavoratore viene generalmente stabilita dalla Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro che, in funzione del livello retributivo e della mansione, ne stabilisce l’ammontare. Corrisposta a cadenza periodica (di norma mensilmente), e normalmente composta da elementi ordinari e da elementi aggiuntivi.
Rientrano tra gli elementi ordinari della retribuzione:
- ii minimo tabellare o contrattuale (la cosiddetta “paga base”);
- l’ex indennità di contingenza;
- l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
- ii superminimo collettivo o Ill elemento;
- gli scatti di anzianità;
- i superminimi individuali;
- le indennità di funzione;
- gli elementi derivanti dalla contrattazione decentrata o di II secondo livello.
Rientrano tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione ad esempio:
- le indennità di cassa o di maneggio denaro;
- le indennità di trasporto;
- le indennità di mensa;
- l’indennità di vacanza contrattuale.
Sono previste inoltre voci retributive indirette maturate con cadenza “ultra mensile” ovvero annuale.
Tra queste rientrano:
- la tredicesima mensilità, la cosiddetta “gratifica natalizia”;
- la quattordicesima mensilità, “ii premio ferie”;
- elementi perequativi (es. CCNL Industria Metalmeccanica);
- premi di produttività e/o di risultato
Viene definita, infine, “retribuzione differita”, quella corrisposta al termine del rapporto di lavoro.
Tra le principali voci di retribuzione differita rientrano:
- il trattamento di fine rapporto (TFR);
- l’indennità sostitutiva per le ferie e i permessi maturati e non goduti;
- incentivazioni all’esodo;
- indennità sostitutiva del preavviso