La retribuzione spettante al lavoratore viene generalmente stabilita dalla Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro che, in funzione del livel­lo retributivo e della mansione, ne stabilisce l’ammontare. Corrisposta a cadenza periodica (di norma mensilmente), e normalmente composta da elementi ordinari e da elementi aggiuntivi.

Rientrano tra gli elementi ordinari della retribuzione:

  • ii minimo tabellare o contrattuale (la cosiddetta “paga base”);
  • l’ex indennità di contingenza;
  • l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.);
  • ii superminimo collettivo o Ill elemento;
  • gli scatti di anzianità;
  • i superminimi individuali;
  • le indennità di funzione;
  • gli elementi derivanti dalla contrattazione decentrata o di II secondo livello.

Rientrano tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione ad esempio:

  • le indennità di cassa o di maneggio denaro;
  • le indennità di trasporto;
  • le indennità di mensa;
  • l’indennità di vacanza contrattuale.

Sono previste inoltre voci retributive indirette maturate con cadenza “ultra­ mensile” ovvero annuale.
Tra queste rientrano:

  • la tredicesima mensilità, la cosiddetta “gratifica natalizia”;
  • la quattordicesima mensilità, “ii premio ferie”;
  • elementi perequativi (es. CCNL Industria Metalmeccanica);
  • premi di produttività e/o di risultato

Viene definita, infine, “retribuzione differita”, quella corrisposta al termine del rapporto di lavoro.
Tra le principali voci di retribuzione differita rientrano:

  • il trattamento di fine rapporto (TFR);
  • l’indennità sostitutiva per le ferie e i permessi maturati e non goduti;
  • incentivazioni all’esodo;
  • indennità sostitutiva del preavviso
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Categorie: Contratto di lavoro

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