CCNL e l’acronimo di contratto collettivo nazionale di lavoro.

E’ un contratto nazionale tra i sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro che ha la finalita di stabilire i contenuti essenziali dei contratti individuali di lavoro sia sotto l’aspetto economico (retribuzione) sia sotto quello normativo (disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, stabilita del rapporto, ecc.).

II contratto collettivo nazionale di lavoro none unico per tutti i settori ma ogni settore (commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc.) ne ha uno diverso, a cui i lavoratori devono fare riferimento.

Durante le trattative tra i vari sindacati spesso interviene lo Stato con la funzione di mediatore proprio per la rilevanza che questo ha per tutta la nazione.

Nel settore del pubblico impiego ii CCNL e stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Ammini­strazione Pubblica, l’ente di appartenenza nella contrattazione collettiva.

I CCNL contengono in genere 2 parti:

  • la parte normativa, con le tabelle retributive e le regale fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc… );
  • la parte obbligatoria, con le regale che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti (collettive) del contratto, cioè i sindacati e le as­sociazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.

La durata del contratto collettivo e di tre anni sia per la parte normativa che per la parte economica. Questa specifica si rende necessaria perchè prima del 2009, anno in cui e stato firmato un accordo interconfederale, la vali­ dita era distinta tra parte normativa e parte economica: quattro anni per la parte normativa e due anni per quella attinente alla retribuzione.

Alla scadenza dei tre anni, ii CCNL cessa di produrre effetti e non e più vincolante, ma in ogni caso, restano valide le clausole attinenti alla retri­buzione, atteso ii rilievo costituzionale della prestazione contrattualmente dovuta al lavoratore.

Proprio per questa perdita immediata di efficacia, la procedura di rinnovo del contratto e avviata tre mesi prima della scadenza, con la presentazione delle cosiddette “piattaforme rivendicative”, l’insieme delle richieste avan­zate dal sindacato nei confronti della controparte datoriale.

E, ancora, negli ultimi tre mesi di vigenza del contratto e nel mese successivo le parti collettive hanno l’obbligo di non intraprendere iniziative di lotta sindacale, ad esempio con scioperi, manifestazioni o boicottaggio.

Infine, qualora ii CCNL scada senza che le parti collettive trovino un accor­do per ii rinnovo, ai lavoratori e dovuta la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale, cioè un importo addizionale, un plus allo stipendio di natura provvisoria, che ha la funzione di preservare la retribuzione dagli effetti dell’inflazione.

Condividi su
Categorie: Contratto di lavoro

wpChatIcon
wpChatIcon