Al minorenne straniero entrato Italia, qualunque sia stato ii suo ingresso e la sua situazione attuale (regolare o meno), sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen­ za (UNCRC).

In particolare, la Convenzione all’articolo 3 afferma ii principio del superiore interesse: “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità”.

L’articolo 19 del Testa Unico sull’Immigrazione prevede ii divieto di espul­sione e di respingimento di alcune categorie vulnerabili, incluso i cittadini di paesi terzi di minore età. Al comma 1-bis recita: “in nessun caso può di­ sporsi ii respingimento al/a frontiera di minori stranieri non accompagnati”. L’obbligo di non-refoulement, per questa precisa categoria di minori, non prevede eccezioni.

II comma 2, più in generale, vieta l’espulsione dei minori stranieri, salvo ii diritto a seguire ii genitore o l’affidatario espulsi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Secondo i recenti sviluppi normativi rag­ giunti tramite la legge n. 47/2017 (c.d. legge Zampa), ii provvedimento di espulsione puo essere promulgato solo se non comporta un rischio di danni gravi per ii minore’‘.

La legge n. 47 /2017 rappresenta ii pilastro normativo della protezione dei minori stranieri nell’ordinamento italiano. Essa ha armonizzato la legisla­ zione gia presente in materia rendendola conforme al diritto europeo e internazionale ed ha introdotto ulteriori forme di garanzia quali la tutela volontaria e la procedura relativa all’accertamento eta dei minori stranieri non accompagnati.

La stessa legge n. 47/2017 all’articolo 2 fornisce una definizione ricono­ sciuta e unitaria di minore straniero non accompagnato (MSNA): “Per mi­ nore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende ii minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che ealtrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.”

Al minore presente in Italia possono essere riconosciuti diversi tipi di per­ messo di soggiorno: permesso per motivi di famiglia, per integrazione mi­ nore, per affidamento, per motivi di famiglia e per minore eta.

La legge n. 47/2017 all’articolo 10 prevede due tipi diversi di permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati: ii permesso per motivi familiari e ii permesso per minore età.

II permesso di soggiorno per minore età si può richiedere per ii solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili).

La richiesta va presentata presso la Questura competente dell’ufficio im­migrazione, nella citta dove si trova ii centro di accoglienza in cui ii minore e ospite.

  • il minore (rappresentato da un legale o dagli operatori della struttura in cui si trova in accoglienza).
  • i servizi sociali territorialmente competenti;
  • ii tutore.

La legge prevede che se ii tutore non e ancora stato nominato, la doman­da può essere avanzata direttamente dal rappresentante legale della strut­tura (il responsabile della comunità dove ii minore risiede). Egli, infatti, sarà il c.d. tutore pro tempore, ossia farà le veci del tutore sino al momento in cui lo stesso verrà nominato.

  • istruzione (anche se privo di permesso di soggiorno): iscrizione aIla scuo­ la di ogni ordine e grado;
  • assistenza sanitaria: iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Naziona­le (Ssn) e conseguente diritto di accedere alle prestazioni sanitarie;
  • programmi di inserimento sociale.

II permesso e valido fino al com pimento della maggiore eta.

L’articolo 32 co. 1 bis del Testo Unico sull’Immigrazione disciplina le dispo­sizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

Al compimento dei 18 anni, ii permesso di soggiorno per minore età può essere convertito in una delle seguenti tipologie di permesso:

  • Permesso di soggiorno per motivi di studio
  • Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato
  • Permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Permesso di soggiorno per cure mediche o esigenze sanitarie.

La conversione in uno dei permessi elencati comporta la fuoriuscita del neomaggiorenne dal progetto di integrazione e dal centro di accoglienza, quindi dalla possibilità di permanere nel percorso di accoglienza.

II neomaggiorenne uscito dal circuito di accoglienza dovrà trovare un alloggio e in seguito documentare presso la Questura competente ii luogo presso cui risiede.

Per richiedere la conversione del permesso sono necessari alcuni requisiti:

  • ii minore deve essere in possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità.
  • deve essere comprovata l’integrazione sociale e civile del minore nel contesto in cui si e inserito.
  • e necessario richiedere, in alcuni casi, il Parere della Direzione Generale

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione riguardo la conversio­ne del permesso. Generalmente sono i servizi sociali dell’Ente locale che ha in carico ii minore ad inviare la richiesta di parere (attraverso ii Sistema Informativo Minori).

Questa ha requisiti simili alla richiesta che si presenta presso ii Tribunale per i Minorenni ai fini dell’ottenimento del prosieguo amministrativo. Deve quindi contenere una relazione dettagliata del percorso che ii mino­ re ha effettuato dal suo ingresso in Italia, documentando ii più possibile tutti gli elementi legati al suo percorso (scolastico, lavorativo, relaziona­le ) e le situazioni di maggiore fragilità.

Inoltre, va documentato ii percorso che ii minore potrà svolgere a seguito del rilascio del parere, quindi l’iscrizione a scuola o la possibilità di sotto­ scrivere un contratto di lavoro, o la volontà di lavorare del minore. Qualora in possesso, si può allegare ii passaporto o la ricevuta della richiesta for­mulata all’ambasciata o al consolato.

Per maggiori dettagli, rinviamo alle Linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiun­gimento della maggiore età.

NOTA
La legge 47/2017, ai sensi dell’Articolo 20 della legge 241\ 1990, ha disposto che ii mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare ii rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Se dovesse passare un periodo superiore ai 3 mesi dal momento dell’invio della richiesta di parere, e ii neomaggiorenne fosse in possesso di tutta la documentazione necessaria, ii parere risulta riconosciuto (silenzio-assenso) e la conversione può essere operata.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età si presenta in Questura previo appuntamento preso tramite kit postale.

Va presentata entro i 60 giorni successivi al compimento della maggiore età.

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